Fatturazione elettronica tra privati: tutto quello che bisogna sapere

In base alla legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909 tra pochi mesi sarà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli scambi tra aziende private. Dopo l’obbligo di emettere fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione introdotto nel giugno del 2014, a partire dal 1° gennaio 2019 e per qualche settore o tipologia di servizi già a partire dal 1° luglio 2018, tutte le imprese private dovranno scambiarsi fatture elettroniche.

Cosa cambia con la fatturazione elettronica

Tutte le fatture attive dovranno essere emesse in uno specifico formato elettronico ed inviate ai clienti attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) cosi come tutte le fatture passive, verranno ricevute via SdI sempre in formato elettronico XML.
Da una parte la più che obbligata spinta legislativa che impone la necessità di introdurre un modello virtuoso di fatturazione, veloce, sicuro ma soprattutto atto a verificare i comportamenti dei contribuenti, dall’altra l’introduzione di nuovi processi digitali in un contesto, quello delle imprese italiane, non sempre pronto a recepire con semplicità percorsi di innovazione. In questo contesto proviamo a chiarire attraverso una serie di domande e risposte alcuni importanti aspetti per aiutare le imprese a meglio comprendere la portata del cambiamento.

Quali sono esattamente le scadenze previste dal decreto?

Chi è coinvolto nelle scadenze del 1° luglio 2018?

La filiera del carburante e chi lavora con la PA. Chi ha o le aziende che hanno veicoli aziendali dal 1° luglio riceveranno solo fatture elettroniche e verranno di conseguenza abbandonate le schede carburante. Per la corretta detrazione dei costi carburante quindi dovrà essere gestita la fattura elettronica e certificato il pagamento attraverso carta di credito, debito o carta carburante. Su richiesta i benzinai saranno obbligati, su richiesta, ad emettere fattura elettronica ed inviarla tramite SdI.

Anche tutte le imprese che, pur non lavorando direttamente con la PA, forniscono o erogano servizi ad aziende che a loro volta hanno appalti pubblici o fornisco la PA, a partire dal 1° luglio dovranno emettere fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI perché si tratta di subappalto. Se un cliente ad esempio chiede di indicare il CUP nelle fatture da emettere nei suoi confronti significa che si è in una situazione di subappalto e la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ed inviata attraverso il Sistema di Interscambio.

Quali sono esattamente le scadenze previste dal decreto?

Le fatture elettroniche potranno essere emesse in formato diverso dal formato XML?

È possibile continuare ad emettere ed inviare ai propri clienti documenti anche in altri formati, ma tali documenti non saranno considerati fatture regolarmente emesse. Tale canale può essere quindi utilizzato come modalità parallela di invio, ma la fattura vera e propria dovrà essere in formato XML ed inviata attraverso lo SdI. Se non gestita in questo modo si avrà per non emessa.

Come verranno gestite le operazioni da e verso soggetti esteri (UE ed Extra UE)?

Per questo tipo di operazioni resta in vigore l’obbligo di trasmissione dei dati fattura, salvo che non si effettui fatturazione elettronica con le regole nazionali, ovvero inviandola attraverso lo SdI.

 

Le imprese che vendono a soggetti privati (B2C) dovranno emettere fattura elettronica?

In linea generale l’indirizzamento delle fatture elettroniche dovrebbe prevedere all’interno dell’XML l’inserimento del codice destinatario (ID SdI) o la PEC del cessionario/committente oppure di un suo intermediario.

Se si ricevono da un fornitore fatture extra SdI come ci si deve comportare?

Prima di portarle in contabilità è necessario comunicarle al SdI tramite autofattura. In caso contrario si sarà soggetti a sanzione.

Esistono delle sanzioni per chi non si attiene alla corretta gestione tramite lo SdI?

Si, esistono diversi tipi di sanzioni. A carico di Cedente/Prestatore in luogo di fattura analogica in luogo di quella elettronica il documento si intende non emesso e si applica una sanzione dal 90 al 180% dell’Iva. Nello stesso tempo il Cessionario/Committente per non incorrere in sanzione prevista per un valore pari al 100% dell’Iva deve anch’esso adempiere agli obblighi documentali tramite SdI. Infine sono previste sanzioni per omessa, incompleta, inesatta trasmissione dei dati delle fatture per operazioni intercorse con operatori “non nazionali”.

Il formato XML non è un formato compatibile con la semplicità di lettura da parte degli operatori, come ci si deve comportare?

Il formato XML può essere reso leggibile attraverso visualizzatori specifici dotati di fogli di stile.


Per saperne di più su come gestire la fatturazione elettronica B2B, chiamaci per una consulenza gratuita al numero 06.8125553 - 313 o compila il form.

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