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Scopri il nuovo regolamento per gestire le tue comunicazioni
Il regolamento eIDAS n. 910/2014 (on eIdentification and trusted services for electronic transactions in the internal market) sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 agosto 2014 e sarà applicabile in tutti gli Stati Membri dal 1 luglio 2016 (ad eccezione delle disposizioni riportate nell’art. 52), abrogando l’attuale direttiva 1999/93/EC (relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche).
Cosa cambia? Finalmente un quadro tecnico-giuridico unico ed interoperabile per la gestione:
- delle firme elettroniche
- dei sigilli elettronici
- delle validazioni temporali elettroniche
- dei documenti elettronici
- della raccomandata elettronica
che, in linea con la rivoluzione digitale alla quale stiamo assistendo negli ultimi anni, porterà a diffondere culturalmente ed operativamente la firma elettronica con conseguente sviluppo di quei servizi digitali che, non sono certo nuovi per gli operatori del sistema, ma che risultano essere ancora strumenti ostici e non sicuri per la maggior parte dei potenziali utilizzatori.
Col nuovo regolamento si delineano le figure dei prestatori di servizi fiduciari, ovvero quegli specialist nella gestione e nella conservazione digitale documentale che hanno superato tutte le verifiche e gli standard di sicurezza. Ma ci si attende anche uno snellimento di alcune procedure, affinché il digitale, non solo sia sicuro ma anche easy.
Pensiamo alla differenza con cui archiviamo un’offerta commerciale o un ordine cartaceo. Lo mettiamo al sicuro in un faldone, perché fa parte della corrispondenza contabile aziendale, tuttavia, la stessa cura non è adoperata per la conservazione delle email intercorse tra cliente e fornitore, nonostante siano documenti elettronici a valenza giuridica e tributaria, utili e necessari alla Guardia di Finanza. (Circolare GDF 1/2008).
Si preferisce stampare, spedire, archiviare pagine e pagine di corrispondenza degli affari anziché formalizzare attraverso un processo, come la conservazione digitale, tutta la documentazione allegata alle email.
Stesso discorso per il dDT (documento di trasporto) anziché utilizzare una piattaforma di gestione digitale con tracking del vettore e relative firme elettroniche, si opta per tre copie in stampa, che moltiplicate per tutti gli ordini, nel tempo della corretta tenuta fiscale si traducono in montagne di carta.
Un passo in avanti è stato fatto con la fatturazione elettronica, le disposizioni della legge finanziaria 2008, hanno permesso di guardare alla gestione elettronica del ciclo attivo di fatturazione con un occhio meno scettico. L’obbligo normativo del dovere ha rassicurato, laddove era già possibile scegliere.
La memoria sicura di un documento analogico contro l’incerto dell’elettronico? Ne siamo così sicuri? In realtà per nessun documento analogico o firma autografa è stata mai necessaria una definizione legislativa, mentre è stato fondamentale definire cosa fosse un documento informatico, attribuendogli paternità, autenticità, integrità. Una forma di discriminazione, dettata da un gap culturale, a cui decreti, circolari, norme e regolamenti da circa 10 anni stanno cercando di porre fine. Possiamo affermare che il documento informatico ed i processi digitali hanno dovuto superare molti esami prima del loro riconoscimento ufficiale.
Ma, ancora, non sembra essere sufficiente. Tanto che ogni volta che ci si imbatte in un progetto digitale si aprono mille altri dubbi (lato utente) ed ogni volta che si propone la soluzione, ecco che qualcuno ci viene a chiedere se abbiamo rispettato tutte le certificazioni, tutti gli standard, tutti i livelli del piano di sicurezza, tutti i requisiti di congruità normativa e tecnologica…mentre se ho prodotto un documento di carta o una firma autografa tutta la forza è lì. Sic et simpliciter.
Ripercorrere in questo articolo tutta la storia della normativa del documento informatico avrebbe poco senso, gli addetti ai lavori conoscono perfettamente quanto sia esaustivo il panorama giuridico, probabilmente ha più senso, trarre delle conclusioni sul percorso da intraprendere.
L’Europa ha scelto l’interoperabilità ed il nuovo regolamento eIDAS fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro e conferma la necessità di avvalersi di quegli Enti che da anni delineano le linee guida per uno standard di certificazione e di sicurezza, sia per i sistemi di gestione che per i servizi o per i prodotti.
Questo regolamento è volto a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure tra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, dell’e-business e del commercio elettronico, nell’Unione Europea.
Il nuovo Regolamento Europeo oltre a porre l’accento sulla diffusione della Firma Elettronica, e sui concetti di autenticazione e identità digitali, delinea uno scenario in cui sarà sempre più necessario rivolgersi agli operatori che erogano la corretta conservazione dei dati, dei documenti e delle firme digitali.
Un Conservatore accreditato presso l’AgiD avrà l’opportunità di diventare un prestatore di servizi fiduciari a livello europeo, acquisendo competitività e identità, oltre i propri confini.
Un’assunzione di responsabilità che Gruppo CMT ha deciso di intraprendere con l’accreditamento certificato.
Il regolamento eIDAS n. 910/2014 (on eIdentification and trusted services for electronic transactions in the internal market)
Il Decreto Fiscale n. 146/2021 approvato in via definitiva il 15 dicembre 2021, ha spostato la data di fatturazione