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Il regolamento eIDAS entrato in vigore nel 2016 prevede l’equiparazione a livello legale del documento digitale con quello cartaceo e delinea quella che è la disciplina relativa all’archiviazione elettronica dei documenti digitali.
La proposta avanzata dalla Comunità europea di modifica del regolamento ha lo scopo di delineare un quadro d’identità digitale comune e creare in merito all’archiviazione digitale qualificata delle regole standardizzate.
Questo perché come si legge nel testo della proposta:
“Molti stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono un’archiviazione digitale sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici e per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire la certezza del diritto e la fiducia è fondamentale fornire un quadro giuridico che agevoli il riconoscimento transfrontaliero dei servizi di archiviazione elettronica qualificati. Tale quadro potrebbe inoltre aprire nuove opportunità di mercato per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione.”
Pertanto è fondamentale che a livello nazionale si evitino normative parallele o peggio contradittorie rispetto a quanto stabilito in Europa.
Nel nuovo regolamento emerge a tale scopo l’articolo 45 octies nel quale viene specificato quali siano i requisiti e le regole tecniche a cui attenersi obbligatoriamente per il servizio di archiviazione qualificata che può essere erogato solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie che estendano la validità del documento elettronico nel tempo.
Quest’unico articolo stabilisce due importanti regole.
La prima è che ci si riferisce solo a servizi qualificati, la seconda è che la Commissione deve stabilire delle regole tecniche comuni che possano essere Per comprendere come mai nel nuovo regolamento l’archiviazione digitale sia associata alla conservazione digitale è importante esplicitare i due nuovi punti della proposta dove viene data una nuova definizione di archiviazione elettronica:
47) “archiviazione elettronica”, un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di garantire l’integrità, l’esattezza dell’origine e le caratteristiche giuridiche di tali dati o documenti per tutto il periodo di conservazione”.
48) “servizio di archiviazione elettronica qualificato”, un servizio che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 45 octies”. Quindi la definizione di archiviazione elettronica “contiene” quella di conservazione.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale si descrive la conservazione come “l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici”. Le attuali regole emesse da AgID tramite le Linee guida e il Regolamento indicati in precedenza non garantiscono a priori coordinamento e equilibrio con la normativa comunitaria. In tal senso, attenta e puntuale dovrà essere l’azione istituzionale dell’Italia nelle sedi preposte a tutela delle scelte innovative attuate in oltre 25 anni sul tema della trasformazione digitale.
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