FATTURAZIONE ESTERA: LE NOVITA'
Stai per fatturare a un cliente estero? Scopri le ultime novità normative sul tema per compilare e inviare correttamente una fattura elettronica verso UE ed extra UE.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 146/2021, per tutte le operazioni con l’estero, è stato introdotto l’obbligo di abolire definitivamente l’esterometro per il rilascio della fatturazione elettronica estera.
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Fatturazione elettronica per l’estero
Con la legge finanziaria del 2008, e vista la crescente necessità di passare al digitale, le aziende e i professionisti sono passati all’utilizzo della fatturazione elettronica. Si tratta di un documento digitale che contiene le stesse informazioni di una fattura cartacea ma viene trasmessa via internet con un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI).
Tramite questo processo vengono generate e gestite le fatture nel loro intero ciclo di vita, fino alla conservazione a norma per 10 anni.
Nel caso di clienti esteri non è possibile recapitare la normale fattura elettronica, in quanto non risponderebbe agli standard richiesti dagli altri paesi, risultando priva di validità per il destinatario. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, ha deciso di regolamentare con un sistema ad hoc la fatturazione verso l’estero.
Cosa stabilisce la normativa
L’ultimo aggiornamento normativo riguardante la gestione delle fatture elettroniche estere fa riferimento alla Legge di Bilancio 2021 ed è attivo dal 1° luglio 2022. La principale novità è relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri che dovranno obbligatoriamente essere trasmesse allo SdI in formato XML.
Saranno coinvolti nei cambiamenti previsti dal decreto, oltre ai normali soggetti obbligati alla fatturazione elettronica italiana ed estera, tutti i contribuenti forfettari in regime di vantaggio e le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25.000,00€.
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo numero 127 del 2015, saranno invece esclusi dall’adempimento comunicativo i soggetti le cui operazioni fuori campo IVA avranno un valore sino a 5.000 euro per singola operazione.
Si tratta di fatto di tutte quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini IVA e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura.
Per effetto della modifica legislativa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:
- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione telematica sarà effettuata trimestralmente entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Come gestire le fatture transfrontaliere
Come indicato dal disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture. Ciò significa che:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01. La fattura immediata (TD01), deve essere emessa (data fattura) lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio. Questo fa sì che beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento e non ha, quindi, carattere accompagnatorio. La fattura immediata rappresenta la regola generale e di normale uso quando non c’è obbligo di documento di accompagnamento merce e deve essere inviata allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
🡪 TD17: questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui effettui un acquisto di servizi dall'estero, dove il fornitore è residente in Unione Europea o fuori dall'Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di servizi dall’estero l’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il fornitore, quindi, emetterà una fattura senza applicazione dell'IVA (in questo caso la fattura sarà emessa dal fornitore estero in formato tradizionale) e sarà poi l’azienda o il professionista in Italia, dopo la ricezione della fattura, ad emettere un'autofattura elettronica per integrare l'imposta dovuta.
🡪TD18: utilizzato per l’acquisto di beni da un soggetto residente in Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di beni intracomunitari è l’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993. Come per la TD17 sarà necessario generare un’autofattura.
🡪TD19: acquisto di beni da un venditore estero dove i beni sono già presenti nel territorio italiano (non si tratta quindi di importazione o di acquisto intracomunitario). La normativa di riferimento è l’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Come per le precedenti fatture si dovrà predisporre un’autofattura.
Cosa si intende con autofattura o reverse charge
L’autofattura, o reverse charge, è un documento emesso per conto del fornitore, ovvero il cedente; mentre l’anagrafica dell’azienda/professionista italiana sarà inserita come committente/cliente. I campi da inserire sono:
- l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
- l'IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell'IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile;
- nel campo soggetto emittente deve essere indicata la dicitura CC Cessionario/Committente (questa voce cambia in base all’utilizzo tra TD17/18/19);
- nel campo "Data" della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- nel campo "DatiFattureCollegate" si deve indicare data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Registrare le fatture estere
In questo paragrafo rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti relative al processo di registrazione.
Entro quanto vanno registrate le fatture attive per l’estero?
Il termine per la registrazione delle fatture per prestazioni attive intracomunitarie (TD01) deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
Come vanno registrate le fatture passive in reverse charge?
Per le fatture passive in reverse charge (TD17/18/19), il cessionario o committente, invece, è tenuto a registrare la fattura così integrata:
- sul registro delle vendite, entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla data di ricevimento, con riferimento al relativo mese;
- sul registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72.