Il regolamento eIDAS entrato in vigore nel 2016 prevede l’equiparazione a livello legale del documento digitale
Conserva digitalmente i tuoi documenti fiscali
Cosa cambia nel Modello UNICO 2016 in termini di Conservazione digitale
L’art. 5 del DMEF 17 Giugno 2014 ha istituito l’obbligo, per il Contribuente, di comunicare nella dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2016) se effettua o meno la conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti, relativamente al periodo di imposta di riferimento.
Tale obbligo decorre dal periodo d’imposta 2014, e nel modello sono previste delle righe relative alla conservazione dei documenti tributari, come descritto di seguito:
- Per l’UNICO 2016 SC (Società di Capitali) rigo RS104
- Per l’UNICO 2016 SP (Società di Persone) rigo RS40
- Per l’UNICO 2016 ENC (Enti non Commerciali ed Equiparati) rigo RS83
- Per l’UNICO 2016 PF (Persone Fisiche) rigo RS140
In queste righe bisogna indicare:
• il codice 1, quando il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
• il codice 2, quando il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).
Tale comunicazione va effettuata entro la scadenza dei termini delle dichiarazioni dei redditi 2016 ed interessa tutti i Contribuenti che si siano avvalsi di un processo di conservazione in modalità elettronica In-house o in Outsourcing.
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